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Norme per riapertura parrucchieri in Abruzzo

Norme per riapertura parrucchieri in Abruzzo dal 18 maggio 2020.

Con il giorno 18 p.v. ci sarà la riapertura delle attività delle attività di  parrucchiere.

Molte sono tuttavia le perplessità che hanno gli operatori del settore dovute all’esatta interpretazione delle diverse norme esistenti per la lotta al coronavirus.

Norme per la riapertura dei parrucchieri in Abruzzo

Pertanto, la Casartigiani Hair Style dopo le numerose pressioni avute dai propri associati, ha scritto una lettera alla Regione Abruzzo, contenente dettagliati quesiti sulle modalità future di svolgimento della loro  attività.

Le domande  poste riguardano, naturalmente  gli operatori dei settori dell’acconciatura, dell’estetica, del tatuaggio/piercing e dei centri benessere.

La stessa Regione ha risposto e, al fine di porre chiarezza sull’argomento, trascriviamo qui di seguito le domande segnate in corsivo e le relative risposte a risposte a caratteri normali. Tutte le norme per la riapertura dei parrucchieri in Abruzzo.

Domande e risposte

  1. Quanti clienti possono accedere  all’interno di un salone? E’ possibile la presenza simultanea di più clienti in negozio?

L’Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) è da intendersi nel senso che all’interno del locale deve esserci la presenza di un solo cliente per operatore.

Tanto che, alla lett. g), viene prescritto che ciascun lavoratore segua lo stesso cliente in tutte le fasi della lavorazione. A tal riguardo, si segnala che per “operatore”, al di là del titolare, si intende esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.

Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni.

Inoltre, la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre garantita . O tramite l’alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l’applicazione di pannelli in plexiglass.

Il numero dei clienti in negozio, dipende, pertanto, dalla possibilità di garantire le distanze di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate.

2. In merito all’Allegato 1 – Paragrafo 2. Disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario, La definizione al punto g) assicurare che ciascun lavoratore segua e gestisca lo stesso cliente in tutte le fasi della lavorazione, per evitare promiscuità all’interno della stessa struttura, è possibile che più operatori si occupino dello stesso cliente?

E’ consentito che un operatore specializzato possa occuparsi di più clienti.

Ad esempio, l’addetto al colore, al taglio, al lavaggio, etc..

In modalità un cliente per volta, purché tra un cliente e l’altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di postazioni e personali.

Cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione mani e postazione e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza, del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il  tempo strettamente necessario. 

3. In merito al punto b)  riporre gli indumenti in armadietto separato e chiuso ivi compresi gli oggetti personali (borsa, abiti, scarpe, telefono, etc.).

Tale disposizione riguarda solo gli oggetti personali dei dipendenti, o anche dei clienti?

 È possibile utilizzare una busta ermetica in mancanza di armadietti?

La disposizione si applica anche ai clienti. Laddove non è possibile l’utilizzo di armadietti separati e chiusi, è consentito l’utilizzo di buste ermetiche monouso..

4. In merito all’allegato 2) Buone pratiche da adottare da parte degli operatori dei settori. La disposizione far gestire la cassa e le operazioni contabili da personale munito dei DPI comporta necessariamente l’uso di pannello in plexiglass o è sufficiente indossare mascherina e visiera?

È necessario un pannello in plexiglass.

5. E’ consentito sanificare gli indumenti mediante disinfettanti spray nel passaggio da un cliente all’altro in caso di mancanza (o in attesa della consegna) di kimono monouso?

Non è consentito. Resta fermo la possibilità di usare abbigliamento atto al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi.

6. In merito alla Sanificazione dei locali. L’intervento settimanale deve essere svolto da ditta esterna specializzata o se possa essere fatto dallo stesso operatore?

In quest’ultima ipotesi, come si può dimostrare in caso di controllo di aver provveduto all’intervento di sanificazione? È sufficiente un’autodichiarazione in merito?

Nell’Ordinanza n. 56/2020 non si fa riferimento ad una sanificazione “settimanale”, ma ad una sanificazione degli ambienti e dei materiali dopo ogni utilizzo.

Non è necessario l’intervento di una ditta esterna specializzata, tranne in caso in cui venga accertata la presenza di un cliente affetto da COVID-19.

Oppure nel caso in cui si debba effettuare la sanificazione degli impianti di condizionamento per la quale si rinvia alle disposizioni dell’Ordinanza n. 52/2020.

Per l’ordinaria pulizia e sanificazione, si riporta il contenuto della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

 “A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe.

Seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari”.

7. In merito  all’autodichiarazione dei clienti da lasciare all’operatore dopo il trattamento, è sufficiente indicare giorno e ora del trattamento o anche il nome dell’operatore?

Il modulo richiesto nel Paragrafo 2 dell’Allegato 1 è l’autocertificazione in attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020. 

Tale modulo sarà conservato dall’operatore avendo cura di annotare, oltre il giorno e l’ora, anche il nome dell’operatore medesimo.

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