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Regione Abruzzo: varata la nuova legge urbanistica

Regione Abruzzo: varata la nuova legge urbanistica.

Nell’ultima riunione il Consiglio della Regione Abruzzo ha adottato la nuova legge urbanistica.

Le nuove norme integrano e sostituiscono in parte quelle già vigenti e cioè le  n. 18/1983 e n. 11/1999 che in molti punti hanno dimostrato, durante la loro vigenza, alcune procedure burocratiche che allungavano i tempi di approvazione di alcuni atti urbanistici.

Regione Abruzzo: varata la nuova legge urbanistica – i dettagli

La nuova legge reca come titolo “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica”

Come noto il testo proposto dalla maggioranza ha visto un iniziale forte  dissenso dei consiglieri di opposizione specie per le previste variazioni di destinazione d’uso in immobili esistenti.

La votazione finale ha dato l’esito di approvazione dopo la discussione di numerosi emendamenti presentati soprattutto dal gruppo consigliare di sinistra.

Le due leggi vigenti 18/1983 e 11/1999 hanno subito variazioni ed anche stravolgimenti  in alcuni punti.

Misure straordinarie e temporanee di semplificazione delle procedure urbanistiche

Infatti il nuovo testo prevede misure straordinarie e temporanee di semplificazione delle procedure urbanistiche.  Ciò al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva regionale stante l’attuale situazione di lotta al coronavirus.

Nuove procedure snelliranno l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e le iniziative private dando grande importanza alle “conferenze di servizi” alle quali parteciperanno  anche funzionari delle Amministrazioni Provinciali.

Il Piano Regolatore Generale

Come noto il Piano Regolatore Generale abbraccia l’intero territorio del Comune e ne rappresenta il principale strumento di pianificazione urbanistica.

All’interno del P.R.G. esistono alcuni strumenti attuativi quali i piani particolareggiati (di iniziativa pubblica o privata), i piani di zona, i piani di lottizzazione. Ci sono poi anche i piani per l’edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi. E, per finire, i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Le nuove disposizioni 

Orbene, le nuove disposizioni prevedono che la competenza di approvazione per gli strumenti attuativi del P.R.G. passi alla Giunta Comunale e non più del Consiglio Comunale.

In attuazione del Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001), viene derubricata la possibilità per i Comuni, all’interno di Piani attuativi o di Ambito con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, di  prevedere limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati in deroga a quelli previsti dal DM 1444/68, purché finalizzati alla riqualificazione e recupero urbani, al fine di dare concretezza e agevolare, mediante la rigenerazione urbana, la ripresa economica. 

Il Consiglio Comunale resta depositario per deliberare l’approvazione di varianti urbanistiche.

La valutazione di impatto ambientale

La valutazione di impatto ambientale (VAS) e la pianificazione avranno tempi più brevi di approvazione.

Quest’ultimo punto richiederà sicuramente un aumento degli organici del personale attualmente presente nei Comuni.

La nuova legge prevede, altresì l’abolizione delle disposizioni in contrasto con la normativa urbanistica nazionale in materia di intereventi edilizi.

Le Pubbliche Amministrazioni avranno la facoltà di attuare il cambio di destinazione d’uso conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale 49/12.

Infatti per queste situazioni potranno essere aumentati i volumi nei lavori di recupero e ristrutturazione soprattutto se si prevedono lavori di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Le zone interessate al post-sisma

Per le zone interessate al post-sisma la legge prevede l’accelerazione dell’iter  burocratico di esame ed approvazione con la partecipazione dei Sevizi del Genio Civile Regionale, unitamente agli Uffici Speciali, a Commissioni, Comitati e attività prodromiche al rilascio di pareri congiunti.

Altra novità l’adozione di misure temporanee per il rispetto dei protocolli di sicurezza alla luce dell’emergenza covid-19, consentendo l’installazione, sulle aree private, di manufatti leggeri, quali pensiline, pergolati, gazebo, dehors, o altre strutture rimovibili, a servizio di attività commerciali, di ristorazione, ricettive, sportive e ricreative.

Le nuove disposizioni 

Nuove disposizioni consentono l’utilizzo di immobili esistenti  per attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative esistenti di reperire maggiori spazi tramite l’utilizzazione temporanea di immobili privati, o parti di essi, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico

Da un primo esame potrebbe sembrare una eccessiva liberalizzazione nel settore edilizio, il nuovo testo potrebbe  favorire la ripresa dell’edilizia che, non dimentichiamo, è un settore trainante di tutta l’economia nazionale.

 

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